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Circolare INPS dell'8 Marzo 2012 sulla permanente inidoneità al servizio

 

La Direzione Centrale Risorse Umane dell'INPS ha diramato nei giorni scorsi la circolare n. 33 dell'8 marzo 2012, con la quale vengono fornite indicazioni in merito all'applicazione dei contenuti del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali).

La nuova circolare richiama i contenuti del Regolamento, in particolare per quanto concerne la distinzione tra inidoneità psicofisica permanente assoluta (intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), e relativa, intesa come impossibilità del dipendente a svolgere alcune o tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Si forniscono inoltre chiarimenti sui seguenti punti:

- procedura per la verifica dell'idoneità al servizio (d'ufficio o su istanza del dipendente);

- casi in cui l'amministrazione può procedere alla sospensione cautelare dal servizio ed i conseguenti effetti giuridici ed economici;

- effetti del riconoscimento della permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza;

- risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente assoluta.

In allegato, il testo della circolare INPS n. 33/2012 e del D.P.R. n. 171/2011 a cui la circolare fa riferimento.



Segreteria Nazionale UILPA

allegati:
D.P.R. 27-7-2011 n. 171
Circolare INPS n. 33 08-03-2012