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IL SENATO APPROVA LE NORME DI RIFORMA DELLA  MOBILITA' E DEL PART-TIME.
ECCO COSA CAMBIA.

 

Il DDL 1167 B interviene, con l’articolo 13, anche sul delicato tema della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. La norma, prevede che, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del collegato, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso sulla base delle nuove norme. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

Il medesimo articolo, prevede anche che in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi, se il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale vanno applicate le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del Dlgs 165/2001.

Anche la disciplina sul Part-time nel pubblico impiego, rivisitata dal decreto legge 112/2008, è toccata dal DDL 1167 B. L’articolo 16 da facoltà alle pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima dell’entrata in vigore del decreto 112/2008. Questa scelta, però, può essere esercitata soltanto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DDL 1167, rispettando i principi di correttezza e di buona fede. 

Segreteria Nazionale UILPA ACI ACP